La proposta dell’UE di vietare i nomi ‘di carne’ per le alternative vegetali: tutela dei consumatori o protezionismo?L'IDEA DI LUCA GALIZIA

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Una nuova proposta legislativa della Commissione Europea mira a riservare termini come ‘bacon’, ‘costine’ e ‘pollo’ esclusivamente ai prodotti di origine animale, scatenando un acceso dibattito tra i produttori tradizionali e l’industria vegetale in rapida espansione.

Contesto

Negli ultimi anni, il mercato degli alimenti a base vegetale che imitano aspetto, consistenza e nomi dei prodotti tradizionali a base di carne è esploso. Dai ‘veggie burger’ alle ‘salsicce di tofu’ fino al ‘pollo vegano’, sempre più consumatori scelgono queste alternative per motivi etici, salutistici e ambientali.

Contemporaneamente, gli allevatori, sottoposti a regolamentazioni stringenti e spesso con margini di profitto molto ridotti, hanno fatto pressioni sui governi nazionali e sull’Unione Europea per proteggere le denominazioni tipiche della carne, sostenendo che termini come ‘bistecca’, ‘ala’ o ‘bacon’ dovrebbero essere riservati esclusivamente ai prodotti di origine animale.

Il precedente: la tutela delle denominazioni lattiero-casearie nell’UE

L’idea di tutelare alcune denominazioni alimentari tradizionali non è nuova. Il Regolamento UE sull’Organizzazione Comune dei Mercati (‘OCM’) (Reg. (UE) n. 1308/2013) definisce ‘latte’, ‘burro’, ‘formaggio’, ‘yogurt’ e termini simili come nomi legali riservati ai prodotti derivati dal latte di mammifero.

Questa tutela è stata ulteriormente chiarita e consolidata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (‘CGUE’) con la sentenza TofuTown del 2017 (C-422/16, EU:C:2017:458), che stabilisce che i prodotti vegetali non possono usare denominazioni di prodotti lattiero-caseari, neanche se accompagnate da indicazioni come “latte di soia” o diciture come “vegetale” o “vegano”, perché questi nomi sono riservati esclusivamente e senza eccezioni ai prodotti animali.

Tentativi nazionali e ostacoli giuridici nella tutela dei nomi dei prodotti tipici di carne

Sull’esempio del settore lattiero-caseario, diversi Stati Membri hanno introdotto normative nazionali per proteggere le denominazioni di carne, almeno per i prodotti nazionali.

La Francia è stata la prima a vietare l’uso di nomi tipici della carne come ‘bistecca’ e ‘filetto’ (ma non ‘hamburger’) per prodotti contenenti proteine vegetali (Décret n. 2022-947 del 29 giugno 2022, sostituito poi dal Décret n. 2024-144 del 26 febbraio 2024). Queste norme sono state annullate dalla CGUE (Protéines France, C-438/23, EU:C:2024:826), che ha stabilito che le regole europee sull’etichettatura alimentare (Reg. (UE) n. 1169/2011) vietano agli Stati membri di proibire termini del settore carne, salumi e pesce per prodotti vegetali, a meno che quei termini non siano “denominazioni legali” con una descrizione specifica. Successivamente, il Conseil d’État francese ha annullato il decreto del 2024 (Décision n° 492839 del 28 gennaio 2025 FR:CECHR:2025:492839.20250128), lasciando la Francia priva di un divieto nazionale.

L’Italia ha seguito l’esempio francese alla fine del 2023 con una legge (Legge 1 dicembre 2023, n. 172) che vieta l’uso di denominazioni tradizionali della carne per prodotti vegetali(la stessa legge vieta anche la produzione e commercializzazione di carne coltivata). Tuttavia, molti giuristi ritengono questa legge vulnerabile, perché non ha rispettato la “procedura TRIS” della Direttiva 2015/1535, che obbliga gli Stati a notificare alla Commissione Europea ogni nuova regola tecnica prima di approvarla. Non avendo osservato il periodo di attesa di tre mesi, la legge italiana potrebbe essere disapplicata dai tribunali nazionali.

Al di fuori dell’UE, va segnalato che il Tribunale federale svizzero, con la sentenza del 2 maggio 2025 (2C_26/2023, vedi comunicato stampa), ha stabilito che i prodotti alimentari destinati ai consumatori, realizzati esclusivamente con proteine vegetali (cioè i cosiddetti plant-based meat), non possono essere commercializzati con denominazioni riferite a specie animali, neppure se accompagnate da un’indicazione che specifichi l’origine vegetale del prodotto, come ad esempio planted chicken, chicken-like, pork-like, vegan pork o vegan chicken.

Nel Regno Unito, la Corte d’appello di Londra ha respinto il marchio “Post Milk Generation” utilizzato da Oatly per i suoi prodotti a base di avena, ritenendo che violi la tutela delle denominazioni lattiero-casearie. La questione è ora sottoposta alla Corte Suprema del Regno Unito (UKSC/2025/0004).

La proposta del 2025 della Commissione UE: un nuovo campo di battaglia

Le pressioni degli stakeholder hanno portato a una nuova proposta di riforma del Regolamento OCM. L’iniziativa della Commissione europea vuole proteggere 29 termini legati alla carne, come “pollo”, “costine”, “ala” e “bacon”. Se la proposta sarà approvata, questi nomi potranno essere usati in etichettatura e marketing solo per prodotti fatti esclusivamente di carne.

Non è il primo tentativo: un emendamento simile era stato respinto dal Parlamento Europeo nel 2020 (Emendamento 165). Questa volta però la proposta è più mirata: a differenza del 2020, non vieta tutti i nomi legati alla carne (prendendone di mira ‘solo’ 29), consentendo invece l’uso ditermini come “burger”, “salsiccia” e “bistecca” anche per prodotti a base vegetale. Questo significa che continueremo a vedere prodotti come “veggie burger” e “salsicce vegetali” sugli scaffali..

Motivazioni: tutela del consumatore o protezionismo?

Secondo il report allegato alla proposta, il divieto ha due finalità principali. La prima è politica: riflette l’intenzione della Commissione Europea di sostenere il settore zootecnico dell’UE, considerato “una parte essenziale dell’agricoltura dell’Unione” soggetto a standard elevati che “non sempre trovano adeguata remunerazione sul mercato”. La seconda è legata all’informazione al consumatore: secondo la Commissione, i termini legati alla carne hanno un significato culturale e storico, e la loro tutela garantirebbe maggiore chiarezza ai consumatori.

Tuttavia, quest’ultimo punto è controverso. La CGUE, infatti, ha ripetutamente definito il consumatore di riferimento come “mediamente informato, attento e avveduto” (tra le tante, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35).

Resta dunque discutibile se un consumatore possa davvero confondersi davanti a un prodotto chiaramente etichettato come vegan o veggie, soprattutto quando il packaging e la collocazione sugli scaffali ne evidenziano l’origine vegetale. I critici sostengono che la questione riguardi meno la prevenzione di possibili confusioni e molto di più la volontà di proteggere l’industria tradizionale della carne dalla concorrenza (come già avviene, in modo evidente, con la tutela delle denominazioni lattiero-casearie).

Dall’altro lato, il contro-argomento è: perché chiamare “pollo” un prodotto che in realtà non contiene carne? Le alternative vegetali al pollo non potrebbero inventare nuovi nomi? Perché usare una denominazione consueta, se non per sfruttarne la riconoscibilità e incrementare le vendite, erodendo al contempo quote di mercato all’industria tradizionale, che già deve rispettare regolamentazioni molto stringenti e opera con margini ridotti? Inoltre, possono entrare in gioco altri fattori, come la qualità proteica di un prodotto a base di carne rispetto a un sostituto vegetale con la stessa denominazione. Si potrebbe quindi sostenere che i consumatori vengano indotti a credere che un “pollo” di carne e un “pollo” vegetale siano nutrizionalmente equivalenti.

Man mano che questa proposta percorre l’iter legislativo dell’UE, ci si aspetta un dibattito acceso, che metterà a confronto gli interessi di un patrimonio agricolo profondamente radicato con l’innovazione dirompente che rappresenta il futuro del cibo.

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*Luca Galizia è un avvocato italiano con 15 anni di esperienza professionale, di cui oltre 8 anni nel diritto degli alimenti, dei prodotti ‘life sciences’ e del packaging, negli affari regolatori e conformità di tali prodotti e relative questioni commerciali. Fondatore di Lexfood.it, lavora attualmente presso lo studio legale Keller and Heckman a Bruxelles, con precedenti ruoli sia in ambito privato che in ambito interno.

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