Contratti di Lavoro: Nuove Tipologie per la Sharing Economy

L’idea di Stefano Cianciotta*

Airbnb è un fenomeno che nel 2015 ha portato 3,4 miliardi (0,22% del pil) all’economia italiana e che ha creato l’equivalente di quasi 100 mila posti di lavoro. Una piattaforma scelta da 3,6 milioni di ospiti in Italia e 1,34 milioni di residenti italiani all’estero e una formula di ospitalità scelto da 83 mila italiani (quasi 20 mila solo su Roma e Milano) che hanno guadagnato in media 2.300 euro a testa all’anno condividendo il proprio alloggio per circa 24 notti.

Si possono considerare veri posti di lavoro quelli creati da Airbnb, e se lo sono quale tipologia contrattuale può regolare il loro rapporto?
In un contesto produttivo in trasformazione, dove le prestazioni lavorative sono sempre meno organizzate in modo rigido e gerarchico e centrate sul raggiungimento di obiettivi e risultati e sulla valorizzazione delle competenze dei singoli e dei gruppi, la contrattazione collettiva ha un ruolo fondamentale da giocare. Può essere applicata questa modalità anche alla sharing economy e al lavoro agile?

Lo smart working ha ridefinito tempi, modalità e luogo della prestazione professionale, e anche in quel caso si sono applicati istituti propri della contrattazione collettiva. Accanto agli accordi aziendali che regolano in modo sistematico lo smart working, infatti, la contrattazione collettiva disciplina alcuni istituti che presentano delle caratteristiche affini ai modelli organizzativi riconducibili all’idea di lavoro agile.

Tra gli istituti contrattuali ascrivibili alla materia della flessibilità oraria, ve ne sono alcuni che disciplinano le modalità organizzative del lavoro prestato “a distanza” rispetto al luogo di lavoro abituale, o che comunque contribuiscono ad attenuare il vincolo temporale della prestazione lavorativa. Il riferimento è alle fasce di flessibilità oraria in ingresso e in uscita, alla disciplina della trasferta e delle missioni, nonché all’istituto della reperibilità.

Gli accordi specificano il campo di applicazione della sperimentazione o del programma di lavoro agile, delineandone le caratteristiche ed individuando i lavoratori che ne possono beneficiare. Alcuni criteri rispondono a delle esigenze connesse al tipo di prestazione svolta dal lavoratore e alle particolarità del lavoro agile: questi parametri si configurano come mere specificazioni delle condizioni necessarie per lo svolgimento di una prestazione in regime di smart working.

In questo senso, si possono leggere le previsioni in tema di compatibilità delle mansioni del lavoratore rispetto allo svolgimento della prestazione in un luogo diverso dell’azienda, con riferimento anche alle strumentazioni necessarie per l’adempimento.

 

*Senior Fellow di Competere

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